
Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia
Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù
Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet
Un commento sul Decreto interministeriale del 29/01/2007
Il quadro completo della normativa europea in materia di lotta alla pedopornografia
Il Protocollo sulla vendita di bambini, prostituzione infantile e pornografia infantile, sottoscritto a New York nel 2000, è stato ratificato dall'Italia con legge 11 marzo 2002, n. 46.
Tale documento nasce dall'esigenza, sentita a livello internazionale, di combattere fenomeni che negli ultimi anni hanno avuto un incremento significativo, quali la vendita dei minori, il turismo sessuale, la produzione e diffusione di materiale pedopornografico.
Il Protocollo contiene una precisa definizione di che cosa sia la pornografia infantile, la vendita e la prostituzione minorile. In particolare, per "pornografia infantile" si intende qualsiasi rappresentazione, con qualunque mezzo, di un bambino in attività sessuali esplicite, reali o simulate o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un bambino per scopi principalmente sessuali. Ciò su cui si pone primariamente l'attenzione è l'azione commessa dall'autore di reato, consistente nel produrre, distribuire, diffondere, importare, esportare, offrire, vendere o detenere materiale pedopornografico.
A tutti gli Stati che hanno ratificato il Protocollo si richiede dunque di prevedere nel proprio ordinamento fattispecie di reato corrispondenti alle attività indicate, a prescindere dal fatto che esse siano compiute a livello interno o transnazionale, da un individuo o firma organizzata. Per la migliore tutela del superiore interesse del bambino è inoltre previsto che gli Stati adottino, in ogni stadio del procedimento penale, tutte le misure necessarie per proteggere i minori coinvolti.
Con la legge 176 del 1991 l'Italia ha ratificato e introdotto integralmente nel nostro ordinamento la Convenzione sui diritti del fanciullo siglata a New York nel 1989, così vincolandosi al rispetto delle disposizioni in essa contenute.
Si tratta di una tappa molto importante nell'evoluzione della tutela dei diritti dell'infanzia, poiché la Convenzione è il primo documento internazionale che si occupa congiuntamente di diritti civili e politici, economici sociali e culturali dei bambini (denominati "fanciulli"), qui, per la prima volta, precisamente individuati in coloro che non ha ancora compiuto i 18 anni.
La Convenzione di New York è l'unico documento internazionale ratificato da quasi tutti gli stati del mondo ad eccezione di due: gli Stati Uniti (che lo hanno solo firmato) e la Somalia.
Si può infine affermare che la Convenzione di New York, oltre ad essere un punto di arrivo, ha costituito soprattutto un punto di partenza e di riferimento, per tutta una serie di iniziative legislative e operative, nazionali e internazionali a tutela dei bambini.