
Un commento sul Decreto interministeriale del 29/01/2007
Internet è un’immensa fonte di informazioni nonché uno dei motori di innovazione e per difendere la libertà di espressione da ogni tentazione di censura preventiva e generalizzata, peraltro impraticabile, è necessario un efficace sistema di tutela volto a contrastare ogni illecito utilizzo della rete.
Per tale motivo il Ministro delle Comunicazioni, Paolo Gentiloni, ha firmato il 2 gennaio 2007 un decreto, realizzato di concerto con il Ministero perle Riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione al termine di un’istruttoria di alcuni mesi alla quale hanno partecipato anche la Polizia Postale e delle Comunicazioni e le Associazioni di Internet Providers, con il fine di rafforzare la lotta contro i contenuti pedopornografici presenti in Rete e lo sfruttamento dei minori attraverso Internet.
Tale provvedimento completa il percorso delineato quasi dieci anni fa, con la legge 3 agosto 1998, n. 269"Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù", poi integrata dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”.
La legge 6 febbraio 2006, n. 38, oltre ad attribuire rilevanza penale alla discussa fattispecie della pornografia virtuale nell’ipotesi in cui le condotte previste dall’art. 600 ter c.p. e dall’art. 600 quater c.p. abbiano ad oggetto immagini di minorenni non reali, ha previsto l’istituzione del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet (art. 19).
Il Centro ha «il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente l’utilizzo sessuale dei minori avvalendosi della rete Internet e di altre reti di comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. Alle predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria» (art. 19 legge 38/06).
La disposizione della legge n. 38 che qui più interessa e’ l’art. 19 che inserisce nella legge 269/98 il nuovo art. 14 quater: “Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l’accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico”. Esso prevede che i fornitori di connettivita’, al fine di impedire l’accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare strumenti di filtraggio (non viene indicato il termine entro cui dotarsi di tali strumenti) e le relative soluzioni tecnologiche conformi a requisiti individuati con decreto del Ministro delle Comunicazioni.
Il decreto Gentiloni interviene per disciplinare tali aspetti, definendo i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet dovranno utilizzare. Per “fornitore di connettività alla rete Internet” dovrà intendersi “ogni soggetto che consente all’utente l’allacciamento alla Rete” (art.1, 2° co., lettera a), i cosiddetti ISP (Internet Service Providers).
Il primo obbligo dei fornitori di connettività consiste nell’istituzione di un modello organizzativo che consenta la conoscibilita’ ed il trattamento delle informazioni soltanto dal personale autorizzato, affinché ne venga rispettata la riservatezza (art.2).
L’art.3 del decreto introduce l’obbligo più importante per i fornitori di connettività: infatti il Centro provvede a comunicare loro la lista dei siti a cui applicare gli strumenti di filtraggio ed i fornitori si impegnano a procedere alle inibizioni entro 6 ore dalla comunicazione.
Rispetto a prima, quando comunque la Polizia Postale poteva già intervenire nel sequestro di un sito, ora il decreto specifica ed introduce due livelli di inibizione (art.4), ovvero di filtraggio all’accesso dei siti segnalati: un livello minimo di nome a dominio (per esempio viene filtrato il sito con il nome a dominio www.xxxx.it), oppure un livello di indirizzo ip (per esempio viene filtrato il sito con l’indirizzo IP 194.244.26.252).
L’art.5 del decreto specifica i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio di cui devono dotarsi i fornitori di connettività ed infine l’art.6 prevede le sanzioni amministrative.
In altre parole, un effetto sicuro del sistema di filtraggio è il blocco all’accesso casuale ai contenuti dei siti pedopornografici: il primo ed importantissimo risultato concreto è quello di limitare la diffusione del materiale. Il secondo è quello di ottenere un elenco di siti che può diventare un utilissimo strumento di cooperazione internazionale per la repressione della pedopornografia.
La creazione dell’elenco, l’istituzione del Centro e il sistema di filtraggio, in sostanza, non sostituiscono, né possono ovviamente interferire con l’attività della Polizia e della Magistratura, ma si affiancano alla loro attività di repressione.