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Definizione di pedopornografia

Il Protocollo Facoltativo del 2000 alla Convenzione di New York definisce pedopornografia “qualsiasi rappresentazione di fanciulli, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolti in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di fanciulli a scopi prevalentemente sessuali”.

La legge 6 febbraio 2006, n. 38 che ha modificato la legge 269/98 introduce la nuova fattispecie di reato di “pedopornografia virtuale” che si verifica quando il materiale pedopornografico rappresenta immagini relative a bambini ed adolescenti, realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate, in tutto o in parte, a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Cosa si intende per pedopornografia?

“Vorrei segnalare un programma di file sharing a causa del quale ho involontariamente scaricato una foto che ritraeva una minore, vestita e sorridente…..si tratta di pedopornografia?” (segnalazione pervenuta sulla linea 114 Emergenza Infanzia).

La prima disciplina sullo sfruttamento sessuale dei minori a livello internazionale è contenuta nell’articolo 34[1] della Convenzione dei Diritti del Fanciullo di New York 1989.

La Conferenza Internazionale di Stoccolma del 1999 riprende ed amplia tale disposizione normativa, ma è nel Protocollo Facoltativo “sulla vendita dei bambini, prostituzione infantile e pornografia infantile” (New York 2000)  che viene definita per la prima volta la pedopornografia[2]:

per pornografia rappresentante bambini si intende qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino a fini soprattutto sessuali.”

La normativa europea con la Decisione quadro 2004/68/GAI (lotta contro lo  sfruttamento sessuale dei bambini e la  pornografia  infantile) introduce la “pedopornografia virtuale”[3], fattispecie recepita dall’Italia nel 2006 con la Legge n. 38[4].

Per pedopornografia virtuale si intendono tutte quelle immagini realizzate sovrapponendo ad un corpo adulto che compie atti sessuali il volto di un minore, oppure quei disegni ottenuti mediante l’impiego  di meccanismi informatici tali da rendere non evidente il confine tra realtà e apparenza.

Si può affermare che Il materiale pedopornografico ha normalmente tre origini:

  1. Produzione amatoriale: si tratta di bambini fotografati dal pedofilo durante le sue attività di molestia, in famiglia o dopo adescamento in altri luoghi.
  2. Produzione professionale: è frutto dell'attività di vere e proprie organizzazioni criminali che operano prevalentemente in Paesi con alto tasso di disagio minorile e di povertà. Il materiale fotografico viene collocato su siti web specializzati e quindi venduto direttamente on line.
  3. Pseudofotografie: vengono utilizzati alcuni software per creare immagini di bambini inesistenti (o artefatti), impegnati in comportamenti esplicitamente sessuali, che sono praticamente indistinguibili dalle immagini di bambini reali.

Tali materiali si differenziano, pertanto, non solo per l’origine e per i meccanismi informatici di produzione, ma anche per le modalità in cui viene ritratto il minore, per le azioni che vengono rappresentate, per l’età del soggetto etc…   Tra i documenti pedopornografici vi sono, infatti, le composizioni virtuali di immagini (o parte) di un bambino impegnato in un atto sessuale; il pedofumettismo (disegni e fumetti a carattere osceno); le foto o immagini rappresentanti ragazzine asiatiche dove le nudità sono semi-celate; il materiale pornografico minorile la cui scoperta non ha alcun valore investigativo, in quanto le immagini risalgono agli anni 50 (l’offender è morto o talmente anziano che non potrebbe andare in carcere, mentre la vittima è ormai adulta); la pornografia di strada, in cui é bassissimo il livello tecnico e non c’è dimensione commerciale; i lungometraggi, sempre domestici, in cui viene rappresentato un rapporto tra adulto e bambino tipicamente famigliare; materiali inerenti la vittima, come gli indumenti del bambino etc…



[1]Art. 34 Convenzione di New York 1989: “Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;

b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;

c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.”

[2]Art. 2 Protocollo Facoltativo “sulla vendita dei bambini, prostituzione infantile e pornografia infantile” (New York 2000) 

“Ai fini del presente Protocollo:

a) per vendita di bambini si intende qualsiasi atto o transazioni che comporta il trasferimento di un bambino, di qualsiasi persona o gruppo di persone ad altra persona o ad altro gruppo dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;

b) per prostituzione di bambini si intende il fatto di utilizzare un bambino a fini di attività sessuali dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;

c) per pornografia rappresentante bambini si intende qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino a fini soprattutto sessuali.”

[3]Art. 1 Decisione quadro 2004/68/GAI

b) "pornografia infantile": materiale pornografico che ritrae o rappresenta  visivamente:

i) un bambino reale implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, fra cui l'esibizione lasciva dei genitali  o dell'area pubica; o

ii) una persona reale che sembra essere un bambino implicata o coinvolta nella suddetta condotta di cui al punto i); o

    iii) immagini realistiche di un bambino inesistente implicato o coinvolto nella suddetta condotta.

[4]Art. 4. Legge 38 del 2006

 "Art. 600-quater.1. (Pornografia virtuale). Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600- quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena e' diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".

In quali ambienti Internet è diffusa la pedopornografia?

Si può affermare che Internet ha aperto nuovi scenari e usi impropri degli strumenti informatici. La possibilità di celarsi dietro l’anonimato, l’estrema facilità con cui è possibile comunicare con persone in qualsiasi luogo del mondo in tempo reale, la facilità di accesso alla Rete, la presenza di navigatori giovani all’interno dei servizi elettronici più usati, sono caratteristiche che rendono il web un luogo molto usato dai malintenzionati.

L’adescamento di un bambino non è, purtroppo, l’unica attività on line praticata dai pedofili, ma la Rete é utilizzata da questi ultimi anche per ricercare materiale pedopornografico, incoraggiare e sostenere movimenti di aggregazione tra pedofili, per scambiarsi idee su come adescare le vittime e fornirsi reciproco supporto. Poichè non è fattibile controllare tutte le informazioni contenute in Internet, e non c’è un singolo luogo nel quale tutte le informazioni vengono immagazzinate o dal quale vengono diffuse, è facile per le persone malintenzionate introdurre materiale illegale nei diversi ambienti della Rete.

Siti web, e mail/spam e programmi di file sharing sono  i territori del web in cui ci si puo’ imbattere piu’ facilmente in materiale pedopornografico; il rischio legato alle chat riguarda, invece, gli argomenti non adeguati che si affrontano in determinate chat room e il pericolo di essere adescato da parte di utenti malintenzionati.

Qual e’ la differenza tra contenuti illegali e dannosi?

Innanzitutto è necessario operare una prima distinzione teorica tra queste due tipologie di contenuti. Il contenuto si definisce illecito quando é contrario alle leggi di uno Stato: vi rientra, dunque, un ampio spettro di contenuti, tra cui quelli pedopornografici, quelli che invitano al turismo sessuale, a reati di tipo economico, informatico, di diffamazione, di violazione della privacy, della proprietà intellettuale, al gioco d'azzardo o che minacciano la sicurezza nazionale.

Per quanto riguarda i contenuti dannosi - come precisato dal Libro Verde della Commissione Europea sulla Protezione dei Bambini ed Adolescenti e della Dignità Umana del 1996 - ciò che di per sé è lecito, ma potenzialmente nocivo per alcune categorie di individui, come i giovani cybernauti, presuppone in genere un giudizio di disvalore sul piano etico-morale.

Tra il materiale nocivo vi è quello pornografico, che non è vietato ma destinato ad un pubblico adulto, così come quello contenente messaggi razzisti, violenti o crudeli. In tutti questi casi,  bambini e adolescenti vengono a contatto con contenuti che risultano essere inadeguati e dannosi per il loro benessere psicologico.

L’importanza di una distinzione tra queste due categorie è motivata dal fatto che le strategie di intervento per contrastarne la diffusione e l'accesso in Internet risultano essere diverse. Se nel primo caso il bambino è vittima di un reato commesso su Internet, nel secondo il minore deve essere protetto da contenuti nocivi per il suo benessere e la sua crescita psicofisica e morale. Si tratta dunque di interventi di informazione, sensibilizzazione ed educazione dell'utente circa i pericoli esistenti nella Rete e i possibili rimedi tecnologici, quali i sistemi di selezione di contenuti attraverso programmi di classificazione e filtraggio.